Start Up Innovativa – i requisiti

Hai una società e vuoi capire se possiede i requisiti per diventare Start Up Innovativa?

Hai un’idea e vuoi lanciare la tua Start Up Innovativa?

Vediamo insieme quali sono i requisiti che una Società deve possedere per potersi iscrivere nella Sezione Speciale del Registro Imprese dedicato alle Start Up Innovative.

La start up innovativa deve possedere alcuni requisiti cumulativi e alternativi.

Fra i requisiti cumulativi, la start up:

  • deve essere costituita da non più di 60 mesi. Per le società già costituite alla data del 19.12.2012 (data di entrata in vigore della L. 221/2012 di conversione del DL 179/2012) è stato previsto il limite per la costituzione al massimo a partire dal 20.10.2008 (cioè da non più di 4 anni dall’entrata in vigore del DL 179/2012, avvenuta in data 20.10.2012) (art. 25 co. 3 del DL 179/2012; circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2014 n. 16, § 1.1.3);
  • deve essere residente in Italia (ex art. 73 del TUIR), o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, deve avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce e non ha distribuiti utili (parere Min. Sviluppo economico 20.5.2016 n. 141349);
  • deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo di azienda. Fra le operazioni che precludono l’assunzione della qualifica di start up innovativa rientrano anche le operazioni di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda. Non risulterebbe, invece, vietata dal sistema un’eventuale cessione successiva alla costituzione, anche se, come evidenziato dal Ministero dello Sviluppo economico, “siamo (…) in presenza di un fenomeno elusivo e non evasivo, davanti al quale la CCIAA non ha poteri sanzionatori diretti. Come è evidente si tratta di una questione di policy legislativa che è opportuno segnalare al decisore, per eventuali correttivi da porre alla norma” (parere 1.4.2020 n. 94423). Ai fini agevolativi, poi, è ammessa l’operazione di trasformazione (parere Min. Sviluppo economico 8.10.2013 n. 164029 e circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2014 n. 16, § 1.1; sull’argomento, cfr. anche pareri Min. Sviluppo economico 5.3.2020 n. 68529, 3.9.2015 n. 155183, 19.1.2015 n. 6057, 22.8.2014 n. 147534).
 

Requisiti alternativi
Oltre ai requisiti sopra esposti, la start up deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti (sulla mutazione dei requisiti durante l’iscrizione in sezione speciale, cfr. parere Min. Sviluppo economico 3.11.2015 n. 222631; sul carattere alternativo di tali requisiti, cfr. circ. Min. Sviluppo economico 2.10.2018 n. 348960):

  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili; in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono, invece, da includere le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione viene assunta mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società (pareri Min. Sviluppo economico 29.12.2017 n. 562754, 4.9.2017 n. 356555, 14.2.2017 n. 50195 e 17.11.2016 n. 361851);
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale (si vedano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nella ris. 14.10.2014 n. 87, e dal Min. Sviluppo economico, nel parere 22.8.2014 n. 147538; cfr. anche circ. Assonime 6.5.2013 n. 11);
  • la start up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa (circ. Min. Sviluppo economico 2.10.2018 n. 348960 e pareri Min. Sviluppo economico 1.7.2019 n. 170828, 2.1.2018 n. 513, 21.4.2016 n. 111865, 29.10.2015 n. 218430 e 218415, 4.9.2015 n. 155486 e 22.8.2014 n. 147532).

 

Contattaci per verificare insieme se la tua idea o la tua start up hanno i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale Start Up Innovative.

DL Sostegni bis: esenzione plusvalenze

Con il DL Sostegni bis è stata introdotta una nuova interessante opportunità per le persone fisiche che investono in start up e pmi innovative.
A determinate condizioni le plusvalenze derivanti dalla cessioni di quote di start up e pmi innovative sono totalmente esenti da tassazione

Leggi Tutto »

PIR “fai da te”

PIR Alternativi o “fai da te”: interessantissima opportunità per tutti i Business Angel.
A determinate condizione è infatti prevista la non imponibilità dei proventi (plusvalenze o dividendi) provenienti da investimenti in Società italiane.
Introdotto inoltre un credito di imposta sulle minusvalenze derivanti da tali investimenti.

Leggi Tutto »