PIR “fai da te”

Si è conclusa in data 16 febbraio 2021 la consultazione pubblica da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla bozza di circolare che fornisce chiarimenti, per risparmiatori e operatori del settore, sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (Pir) ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, del decreto Rilancio e da ultimo dalla legge di bilancio 2021.

Tali provvedimenti hanno introdotto una novità dirompente per tutto l’ecosistema dei Business Angel.

I redditi generati dagli investimenti operati tramite PIR non sono soggetti a imposizione. Non sono infatti tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione.

Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane, europee ed estere (appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Per i Pir Alternativi, che sono i più interessanti per i Business Angel, è previsto un plafond complessivo di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare di 300.000 euro. 

La finalità dei Pir Alternativi – o PIR “fai da te” – è quella di incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito.

La disciplina  dei Pir Alternativi è complessa e sarà necessario attendere la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate in seguito alla consultazione appena conclusasi. 

Ma ogni Business Angel potrà costituirsi il proprio Pir Alternativo, conferendo gli investimenti già fatti e facendo transitare da questo i nuovi investimenti. Se saranno rispettate le condizioni previste e se lo strumento finanziario (quale ad esempio la semplice partecipazione in una Start Up) sarà detenuto per 5 anni, si potrà ottenere la non imponibilità dei redditi derivanti da tali investimenti (dividendi o plusvalenze). 

In relazione ai Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 è stato inoltre introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni.

Molte novità quindi, per le quali si attende la pronuncia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

DL Sostegni bis: esenzione plusvalenze

Con il DL Sostegni bis è stata introdotta una nuova interessante opportunità per le persone fisiche che investono in start up e pmi innovative.
A determinate condizioni le plusvalenze derivanti dalla cessioni di quote di start up e pmi innovative sono totalmente esenti da tassazione

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PIR “fai da te”

PIR Alternativi o “fai da te”: interessantissima opportunità per tutti i Business Angel.
A determinate condizione è infatti prevista la non imponibilità dei proventi (plusvalenze o dividendi) provenienti da investimenti in Società italiane.
Introdotto inoltre un credito di imposta sulle minusvalenze derivanti da tali investimenti.

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