In data 15 febbraio 2021 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e PMI innovative”.
Non entriamo nel merito delle singole previsioni del Decreto, ma ci soffermiamo sulla previsione normativa che, purtroppo, rende notevolmente complicato poter usufruire di tale detrazione.
Sicuramente le modalità di comunicazioni preventiva al MISE tramite l’apposito applicativo che verrà sviluppato non rendono il processo di investimento in start up e pmi innovative semplice come dovrebbe essere, ma la previsione più restrittriva e problematica è quella riguardante il regime de minimis.
Poche righe inserite nella norma istitutiva e nel decreto attuativo, ma che sostanzialmente fanno si chè una start up o pmi innovativa limiti l’investimento agevolabile al 50% all’importo di 400.000 euro in un triennio.
La detrazione al 50% degli investimenti effettuati è infatti stata configurata come aiuto di stato in regime de minimis.
Ogni società può usufruire di aiuti di tale genere per un ammontare massimo non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’aiuto di Stato consiste in pratica nella detrazione “assegnabile” ai propri investitori. La detrazione massima di cui possono usufruire gli investitori è cioè pari a 200.000 euro in un triennnio, pertanto l’importo massimo di investimento sul quale calcolare la detrazione è di 400.000 euro nel triennio. Non è ancora stato chiarito con quale modalità andare a distribuire tale detrazione nel caso in cui la raccolta superi tale importo.
Si confidava molto nell’istituzione di tale detrazione per portare nuove risorse all’ecosistema delle start up e pmi innovative. Ma tale previsione limita oggettivamente in modo eccessivo la portata di tale detrazione.
Sono auspicabili interventi del Governo per modificare la previsione normativa.